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Costituzione della S.p.a. Quanto costa e come si fa

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Quando si parla di società, quasi sempre di intende la S.p.a., ossia la società per azioni. Questa, senza dubbio, è il tipo più importante di azienda. Vediamo come si costituisce una S.p.a. e quali sono i costi.

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Iniziamo a sottolineare che la S.p.a. è persona giuridica: quindi delle obbligazioni e degli obblighi assunti ne risponde unicamente la società con il suo patrimonio. Quindi in caso di fallimento, fallisce solo la società e non gli azionisti. Questo la fa diventare la perfetta società di capitali.

La riforma ha profondamente inciso sulla disciplina della S.p.a. nell’intento di armonizzare la regolamentazione nazionale con quella comunitaria.

In particolare ( art. 2325 bis c.c.) la riforma ha introdotto una disciplina base, applicabile a tutte le società per azioni, e una disciplina parzialmente sostitutiva, che si applica alle società che fanno ricorso al capitale di rischio, mentre per le società quotate nei mercati regolamenti si applicano le leggi speciali in materia, per queste ultime la disciplina codicistica ha solo carattere residuale.

Per la prima volta è stata quindi introdotta nel nostro ordinamento la nozione di società che fanno ricorso al capitale di rischio, individuando una specie di tertium genus rispetto alla suddivisione tra S.p.a. quotate e non quotate nei mercati regolamentati.

In questa categoria vi rientrano (ex art. 111 bis disp. att. c.c.):

a) l’intera categoria delle società quotate nei mercati regolamentati;

b) la categoria delle società non quotate, ma solo nella misura in cui queste abbiano una diffusione rilevante dei propri titoli tra il pubblico (è necessario a tal fine che il patrimonio non sia inferiore a 5.164.569 euro e che il numero di azionisti o obbligazionisti sia superiore a 200).

Ma passiamo alle cose pratiche. Ovviamente per costituire una S.p.A. è necessario avvalersi un notaio, il cui compenso è difficilmente quantificabile a priori (la parcella si basa su vari parametri, tra cui il capitale sociale versato della società).

 Dal notaio si provvede alla costituzione della S.p.A., le cui condizioni sono:

 – Sottoscrizione del capitale sociale (almeno 120.000 €);

 – Versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso una banca;

 – Conferimenti sia in denaro che in natura;

– Autorizzazioni governative ed esistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali in ordine alla costituzione, in funzione dell’oggetto;

 – Controllo giudiziario in sede di omologazione;

 – Iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

 L’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2328 c.c., deve contenere:

 – il cognome e il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede;

 – la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

 – la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

 – l’attività che costituisce l’oggetto sociale

 – l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato

 – il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione circolazione

 Lo Scioglimento della società per azioni avviene per le cause contemplate dell’art. 2484 c.c., per fallimento o per provvedimento dell’autorità governativa.

1 Comment

  1. Leo
    1 Luglio 2019 at 15:09 — Rispondi

    Volevo dire nell’articolo non sono indicati i costi da sostenere per la costituzione di una Spa

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